Dalla "Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 16-05-2000"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000,
n.121
Regolamento recante
disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1,
comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e'
autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento
contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera
della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere
della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto
conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha
espresso nei termini il proprio parere;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi,
nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
il seguente regolamento:
Capo I
Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici
pubblici
Art. 1.
1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione
europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2
della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":
a.
all'esterno degli edifici ove hanno sede i
commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle
province;
b. all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici
dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una
circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c.
all'esterno delle sedi centrali delle
autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di
loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
2. Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri
edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a.
nelle giornate del 7 gennaio (festa del
tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio
(festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della
Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo
Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita' nazionale);
b. nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni
Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c.
in altre ricorrenze e solennita' secondo
direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi
di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti
presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1,
lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni
ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di
governo di ciascuna universita', nonche' nelle sedi principali delle singole
facolta' e scuole.
5. Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici
gia' quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della
bandiera nazionale e di quella europea.
Art. 2.
1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni
e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa
altezza.
2. La bandiera nazionale e' alzata per prima ed ammainata
per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte
bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi
e le bandiere da esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale.
3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime
occupa la seconda posizione.
Art. 3.
1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono
tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita' superiore dell'inferitura
due strisce di velo nero.
Art. 4.
1. Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il
tempo di esposizione esterna delle bandiere e' regolato secondo quanto previsto
dai commi seguenti.
2. Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di quelli di
cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in
corrispondenza dell'orario di attivita' dei rispettivi uffici.
3. Le bandiere all'esterno delle scuole e delle
universita' statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno
sede uno o piu' seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi
uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di
scrutinio.
5. L'esposizione delle bandiere all'esterno delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani
di cultura all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal
Ministero degli affari esteri.
6. Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di
norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
In ogni caso
l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne e' consentita solo a
condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
Capo II
Esposizione delle bandiere nelle cerimonie
Art. 5.
1. Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche
cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle
bandiere due strisce di velo nero.
Capo III
Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici
pubblici
Art. 6.
1. All'interno degli uffici pubblici la bandiera della
Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
a.
dei membri del Consiglio dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato;
b. dei dirigenti titolari delle direzioni generali od
uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei
dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione
territoriale non inferiore alla provincia;
c.
dei titolari della massima carica
istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli
uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d. dei titolari della massima carica istituzionale delle
autorita' indipendenti;
e.
dei dirigenti degli uffici giudiziari
indicati nell'articolo 1, comma 3;
f.
i capi delle rappresentanze diplomatiche,
degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i
consoli onorari l'esposizione e' facoltativa.
2. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte
nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
3. Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il
ritratto del Capo dello Stato.
Art. 7.
1. Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere
nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste
poste a terra alle spalle ed in prossimita' della scrivania del titolare
dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al
centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due
strisce di velo nero.
Capo IV
Disposizioni generali e finali
Art. 8.
1. All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si
espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e
manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere,
o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3
dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole
occasioni su indicazione del Governo.
Art. 9.
1. Le bandiere sono esposte in buono stato e
correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano
figure scritte o lettere di alcun tipo.
2. Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
Art. 10.
1. Ogni ente designa i responsabili alla verifica della
esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2. I rappresentanti del Governo nelle province vigilano
sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
Art. 11.
1. Sono fatte salve le disposizioni particolari
riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello
Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di
quello internazionale.
Art. 12.
1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno
delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia
normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la
bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o
gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di
quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7
aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo,
registro n. 120, foglio n. 27
Avvertenza:
Il testo delle note qui
pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art.87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi
e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali sull'uso della
bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea": "2.
Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma
1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni
della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici
della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle
lettere a), b), ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e'
autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un
regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 22 del 1988:
"Art.
2. -
1. La bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede
centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in
cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
a.
gli organi costituzionali e di rilievo
costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei
Ministri e' riunito;
b. i Ministeri;
c.
i consigli regionali, provinciali e
comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d. gli uffici giudiziari;
e.
le scuole e le universita' statali.
2. La bandiera della Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali
durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane all'estero".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 22 del
1998, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto
n. 12 del 1941: "Art. 1. - 1. E' approvato l'unito testo dell'"ordinamento
giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro
dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze.
Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
Art. 2. - 1. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.".