mercoledì 2 settembre 2015

LE CARTE GEOGRAFICHE,TOPOGRAFICHE E LA BUSSOLA (AZIMUT)

LE CARTE GEOGRAFICHE
  
Esistono tanti modi per catalogare e distinguere le mappe. Le carte geografiche infatti vengono divise in base alla scala, al contenuto, alla costruzione.
In base alla scala le carte si distinguono:
CARTA GEOGRAFICA: chiamata così perchè presenta la scala maggiore di 1:1000000.
CARTA COREOGRAFICA: essa raffigura aree piuttosto estese, ed inizia a comprendere numerosi dettagli. La scala delle carte coreografiche varia tra 1:1000000 e 1:150000.
CARTA TOPOGRAFICA: sono quelle di cui ci occuperemo quasi esclusivamente. Esse hanno una scala che varia tra 1:150000 e 1:10000.
SEZIONI, MAPPE, PIANTE E PIANI: sono carte meno diffuse la cui scala varia tra 1:10000 e 1:2000. Il loro uso di solito è accompagnato dal contemporaneo uso delle cartine topografiche.

LE CARTE TOPOGRAFICHE

Tutto ciò che abbiamo intorno,case, boschi, fiumi, ecc., noi lo vediamo al naturale. Volendo disegnare il tutto, dobbiamo logicamente farlo in proporzioni ridotte. Questa proporzione è detta scala.
Ad esempio se noi abbiamo una cartina 1:25000, vorrà dire che un metro misurato sulla carta corrisponderà a 25000 metri sul terreno, un decimetro corrisponderà a 2500 metri sul terreno, un centimetro corrisponderà a 250 metri sul terreno e per finire un millimetro corrisponderà a 25 metri.
Per facilitare i nostri calcoli sarebbe cosa buona e giusta costruirsi una tabella dove trovare facilmente a quanti metri corrisponde un centimetro grafico. Il modo per farlo è semplice: basta separare con una virgola le ultime due cifre della scala.

Cosi in scala sapremo che:
- 1:10000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 100 metri;
- 1:25000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 250 metri;
- 1:50000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 500 metri;
- 1:100000 un centimetro grafico equivale sul terreno a 1000 metri.

LA BUSSOLA
La bussola è lo strumento più semplice per determinare la direzione del Nord o una qualsiasi direzione.

Essa è formata da:
- Coperchio;
- Specchietto;
- Collimatore o mirino;
- Linea di collimazione
- Cerchio graduato


- Punto di riferimento
- Ago magnetico

- Scala graduata.

Per misurare L'AZIMUT, bisogna innanzitutto ruotare il cerchio graduato fino a far coincidere il Nord con l'ago della bussola, e poi leggere l'azimut sul punto di riferimento attraverso il cerchio graduato.

Con la carta topografica bisogna mettere la bussol a sul bordo della carta topografica e ruotare la carta finché il Nord della bussola coincida con il nord della cartina (orientare la mappa).

Per trovare la propria posizione sulla carta topografica, bisognerà scegliere tre punti ben evidenti nel paesaggio ed individuarli sulla carta.
Con l'aiuto della bussola dovremo misurare l'azimut di ciascuno di questi punti e riportarlo sulla carta topografica. Il punto in cui le linee si incrociano è il punto in cui ci troviamo.


Segni di pista

Gli scout hanno simboli che servono per segnare una pista: I SEGNI di PISTA.
I segni di pista si mettono sul lato sinistro della pista, in modo che non attirino l’attenzione di altri passanti. Per segnalarli, si adopera ciò che si trova sul posto: rametti, sassi, erba, ecc..
Come tracciare la pista con vari materiali:

I 4 punti di BP

Baden-Powell ho posto a fondamento della proposta scout 4 punti:
1CaratterePorta al rafforzamento del proprio carattere attraverso:
- la lealtà,
- la fiducia in se stessi,
- il coraggio,
- il senso della gioia,
- l'ottimismo,
- il rispetto dei diritti,
- l'autodisciplina,
- l'elevazione del proprio pensiero e dei propri sentimenti.
2Salute e forza fisicaPorta a:
- avere cura del proprio corpo,
- ricercare un’alimentazione sana ed equilibrata,
- riposarsi correttamente,
- ricercare ritmi naturali di vita,
- esprimersi, vivere correttamente e serenamente la propria sessualità,
- saper affrontare la fatica, la sofferenza, la malattia, la morte.
3Abilità manualePorta a:
- riscoprire dell’uso intelligente delle proprie mani
- scoprire la gioia del saper fare,
- accettare fatica e fallimento,
- avere pazienza,
- apprendere la concretezza,
- apprendere l’essenzialità,
- avere buon gusto nel fare.
4Servizio al prossimoPorta a:
- l’educazione all’amore per gli altri,
- l'educazione al bene comune e alla solidarietà,
- scoprire la ricchezza della diversità nelle persone,
- vivere e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto,
- rendersi utili in qualunque momento ciò sia richiesto.

venerdì 7 agosto 2015

disposizione Gazzetta Ufficiale riguardo bandiera Nazionale

Dalla "Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16-05-2000"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n.121
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo e' autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
Art. 1.
1.     La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono esposte, oltre che nei luoghi indicati dall'art. 2, commi 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22, di seguito denominata "la legge":
a.      all'esterno degli edifici ove hanno sede i commissari del Governo presso le regioni e i rappresentanti del Governo nelle province;
b.     all'esterno delle sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c.      all'esterno delle sedi centrali delle autorita' indipendenti e degli enti pubblici di carattere nazionale, nonche' di loro uffici periferici corrispondenti a quelli di cui alla lettera b).
2.     Le bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici pubblici ed istituzioni:
a.      nelle giornate del 7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio (patti lateranensi), 25 aprile (liberazione), 1o maggio (festa del lavoro), 9 maggio (giornata d'Europa), 2 giugno (festa della Repubblica), 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia), 4 novembre (festa dell'unita' nazionale);
b.     nella giornata del 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite;
c.      in altre ricorrenze e solennita' secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal prefetto.
3.     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge.
4.     Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge, le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di ciascuna universita', nonche' nelle sedi principali delle singole facolta' e scuole.
5.     Nelle occasioni indicate al comma 2, sugli edifici gia' quotidianamente imbandierati si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
Art. 2.
1.     La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.
2.     La bandiera nazionale e' alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, e' lasciato libero il pennone centrale.
3.     La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
Art. 3.
1.     In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremita' superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
Art. 4.
1.     Salvi i casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle bandiere e' regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti.
2.     Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge, nonche' di quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in corrispondenza dell'orario di attivita' dei rispettivi uffici.
3.     Le bandiere all'esterno delle scuole e delle universita' statali sono esposte nei giorni di lezioni e di esami.
4.     Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o piu' seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.
5.     L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero e' effettuata secondo le istruzioni impartite dal Ministero degli affari esteri.
6.     Tranne il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levare del sole e sono ammainate al tramonto.
In ogni caso l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne e' consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.
Capo II
Esposizione delle bandiere nelle cerimonie
Art. 5.
1.     Se la bandiera nazionale e' portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2.     Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo III
Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici pubblici
Art. 6.
1.     All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte negli uffici:
a.      dei membri del Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;
b.     dei dirigenti titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni centrali dello Stato nonche' dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia;
c.      dei titolari della massima carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla lettera b);
d.     dei titolari della massima carica istituzionale delle autorita' indipendenti;
e.      dei dirigenti degli uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3;
f.       i capi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione e' facoltativa.
2.     La bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di udienza degli organi giudiziari di ogni ordine e grado.
3.     Nei luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
Art. 7.
1.     Nei casi indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimita' della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2.     In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.
Capo IV
Disposizioni generali e finali
Art. 8.
1.     All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalita' straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.
Art. 9.
1.     Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; ne' su di esse, ne' sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.
2.     Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.
Art. 10.
1.     Ogni ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.
2.     I rappresentanti del Governo nelle province vigilano sull'adempimento delle disposizioni sulla esposizione delle bandiere.
Art. 11.
1.     Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonche' le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.
Art. 12.
1.     L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali e' oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che e' prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignita' della bandiera nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 27
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
  • L'art.87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
  • Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 22 del 1998, recante "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea":  "2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi' norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 1 e di cui al comma 2 dell'art. 2, e' autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400". 
  • Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":  "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". 
  • Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 22 del 1988:
"Art. 2. -
1.     La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
a.      gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorche' il Consiglio dei Ministri e' riunito;
b.     i Ministeri;
c.      i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
d.     gli uffici giudiziari;
e.      le scuole e le universita' statali.
2.     La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresi' esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero".
Note all'art. 1:

  • Per il testo dell'art. 2 della legge n. 22 del 1998, si vedano le note alle premesse.
  • Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto n. 12 del 1941:  "Art. 1. - 1. E' approvato l'unito testo dell'"ordinamento giudiziario", allegato al presente decreto e visto d'ordine nostro dal Ministro guardasigilli e dal Ministro delle finanze. 
    Il testo anzidetto avra' esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1941.
     
    Art. 2. - 1. Con successivi provvedimenti saranno disciplinate le altre materie alle quali si riferisce la delegazione contenuta nella legge 24 dicembre 1925, n. 2260.".
     

lunedì 3 agosto 2015

SAVE THE DATE!


 Il 1' ottobre aprono le iscrizioni per il ROVERWAY Francia 2016! Stay tuned!

giovedì 9 luglio 2015

http://www.centrostudisangiorgio.org/

Il Centro Studi Scout “San Giorgio” ha lo scopo di raccogliere , conservare e valorizzare tutto quanto attiene alla memoria storica delle Associazioni Scout che vivono o hanno vissuto sul territorio regionale e la documentazione inerente allo scautismo.


Il Deposito
Il contenuto delle raccolte del Centro Studi  è articolato in:
· Biblioteca:  circa milleduecento volumi sullo scautismo e guidismo (storia, metodo, pedagogia, religione), circa 300 volumi fra : storia cittadina, narrativa per ragazzi, narrativa per adulti.
· Emeroteca: costituita dalla raccolta di tutte le testate associative nazionali  e da buona parte delle riviste regionali; significativa è la raccolta di testate di Gruppi locali.
· Archivio:  Comprende documenti della vita associativa a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto a livello regionale e locale. Di particolare valore alcuni fondi privati appartenenti a personalità di rilievo dello scautismo e guidismo locale.
Museo delle uniformi contiene diverse uniformi scout, collezioni di distintivi e di foulard, targhe, bandiere, e cimeli vari.

I Servizi:
Il Centro Studi offre i seguenti servizi:
· Fornisce materiali e supporto per ricerche e studi sullo scautismo e guidismo;
· Fornisce dati utili, copie di articoli, dati numerici, notizie, ecc. per l’elaborazione di tesi di laurea;
· Elabora studi e fornisce bibliografie in relazione ai materiali in deposito;
 Pubblica studi ed elaborati sullo scautismo e su attività svolte dal Centro stesso (seminari, convegni, raccolte dati, cataloghi, ecc.);
· Offre la possibilità di consultare o prendere in prestito volumi e/o riviste.

La nostra sede è in
Via Cugini,27
74121 TARANTO
Tel/Fax: 099-2310078
Centro Studi S.Giorgio
Via cugini,27
74121 TARANTO
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Altri numeri di riferimento :

Antonio Gugliotta
3404664152

E-Mail: antonio-gugliotta@virgilio.it


Pitrelli Anita Marinelli
099378589 - 3284612860
E-Mail: viani38@alice.it

Fazzolettone Taranto 8

Ed ecco le prime mail dell' iniziativa di Scouttiamoci 
"Fazzolettoni al Papa" ci scrivono:

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Regione: Puglia

Gruppo Scout Taranto 8,


Colori: Rosso e Blu,
nasce perchè nessun gruppo aveva i colori della città
Successivamente venne adottato il Fazzolettone in stoffa Jeans con triangolo di tela di sacco con due strisce una verde e l' altra rosso il cui significato è l' unità nell' umiltà.
Un pò di storia:
Nei primi mesi del 1946 nacque il TA 8° presso la Parrocchia di San Francesco di Paola.


La ripresa dello scoutismo anche a Taranto fu difficoltosa per la grande carenza di mezzi economici; per fortuna l’aiuto organizzativo dei militari alleati di stanza in città contribuì a formare gruppi abbastanza numerosi e la fornitura di tende ed attrezzi contribuì alla buona riuscita dei primi campeggi. Molte furono le partecipazioni degli scout di Taranto a campi, incontri e congressi nazionali ed internazionali. Nel 1947 una squadriglia partecipò al Jamboree della Pace di Moisson, e nel 1963 il contingente italiano per il Jamboree di Maratona partì da Taranto su due navi concesse dalla Marina Militare e dal Ministero della Difesa.



Mandate a scouttiamoci@gmail.com le immagini dei vostri fazzolettoni e raccontateci la loro storia, i motivi dei vostri colori. Se riusciremo a raccogliere abbastanza materiale, inizieremo da lì per pubblicare la storia dei gruppi suddivisi per regione.
Raccontiamoci, raccontatevi.









Siamo curiosi di conoscervi meglio!